Il Welfare Aziendale
La legge di stabilità 2016 ha ulteriormente regolamentato la materia del welfare aziendale trasformandolo in un vero e proprio strumento di politica salariale grazie alla deducibilità integrale dei costi sostenuti dal datore di lavoro e la non concorrenza al reddito del lavoratore (art. 95 del TUIR)
Il datore di lavoro che intende adottare il welfare aziendale, inteso come “insieme di beni e servizi erogati o messi a disposizione dal datore di lavoro a favore del dipendente” deve disciplinare la sua volontà attraverso uno dei due strumenti possibili:
- regolamento interno
- contrattazione collettiva di primo/secondo livello.
Il regolamento interno.
Mentre per la contrattazione collettiva esiste un documento con data e contenuti certi, per il regolamento interno occorre adottare alcuni accorgimenti:
- non può rappresentare una “liberalità datoriale”. Vale a dire che non può essere una mera liberalità del datore di lavoro revocabile in qualsiasi momento.
- deve rivestire le caratteristiche di un negozio “sinallagmatico” che impegna, cioè, le parti ad una reciproca prestazione. Nel rispetto del regolamento il datore di lavoro non può recedere dal suo impegno prima della scadenza dello stesso.
- può prevedere che l’erogazione possa dipendere, in tutto o in parte, da eventi non prevedibili al momento della sua stipulazione (risultati di bilancio, raggiungimento di obiettivi quantificati a priori, ecc.)
I servizi devono essere offerti alla “generalità dei dipendenti o a categorie di essi”, ossia a gruppi omogenei di dipendenti, a prescindere da chi in concreto ne usufruisca. Tra le categorie di lavoratori omogenei possono essere ricompresi anche gli amministratori di società con incarichi e deleghe operative.
Nel caso in cui i benefit vengano messi a disposizione solo di taluni lavoratori, questi costituiscono fringe benefits e come tali concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per gli utilizzatori.
I benefit
possono riguardare:
- Opere e servizi di utilità sociale con il limite di essere utilizzabili per un solo bene o servizio
- in questo caso non ci sono limiti di spesa.
- il carrello della spesa (crediti spendibili in momenti diversi e per beni diversi)
- il limite di spesa è attualmente di € 258,23.